Una recita scolastica, il primo giorno di scuola, una vacanza al mare: condividere questi momenti sui social sembra un gesto naturale. Eppure lo sharenting, cioè la pubblicazione online di foto, video e informazioni sui propri figli da parte dei genitori, ha implicazioni giuridiche precise. E quando i genitori sono separati, o stanno per separarsi, la questione può trasformarsi in un vero terreno di conflitto: chi decide se pubblicare? Serve il consenso di entrambi? Cosa si può fare se l’altro genitore non rispetta i limiti?
Cos’è lo sharenting
Il termine nasce dall’unione di due parole inglesi: share (condividere) e parenting (genitorialità). Descrive l’abitudine, ormai diffusissima, di raccontare la vita dei figli attraverso i social network, dalle ecografie ai primi passi, fino ai momenti della vita scolastica.
Il punto è che ogni immagine pubblicata contribuisce a costruire un’identità digitale del bambino, prima ancora che lui o lei possa esprimersi in merito. Una volta online, i contenuti possono essere copiati, salvati, condivisi da terzi e utilizzati per finalità molto lontane da quelle immaginate dal genitore. Per questo l’ordinamento riconosce al minore una protezione rafforzata: il suo diritto all’immagine e alla riservatezza è tutelato dall’articolo 10 del codice civile, dalla normativa sulla protezione dei dati personali (il GDPR, il regolamento europeo sulla privacy) e dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo.
Non si tratta quindi di demonizzare i social, ma di ricordare che il protagonista di quelle foto è una persona con diritti propri, non un’estensione del profilo dei genitori.
Serve il consenso di entrambi i genitori?
Sì, quando il figlio ha meno di 14 anni. Il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento n. 314 del 29 aprile 2026, ha ribadito che pubblicare sui social immagini di figli che hanno meno di quattordici anni richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il caso esaminato riguardava proprio due genitori separati: il padre aveva contestato la pubblicazione, da parte della madre, di fotografie dei figli sul suo profilo Facebook.
Un chiarimento importante riguarda i profili “privati”. Secondo il Garante, il fatto che le foto siano visibili solo a una cerchia ristretta di contatti non basta a mettere il minore al riparo: i contenuti possono comunque essere inoltrati o salvati da altri utenti, e le impostazioni del profilo possono cambiare in qualsiasi momento.
Dai 14 anni in su, invece, il ragazzo può esprimere autonomamente il consenso al trattamento della propria immagine. Coinvolgerlo nella decisione, peraltro, è una buona pratica anche prima di quella soglia: aiuta a rispettarne la sensibilità e a prevenire tensioni future.
Cosa hanno deciso i tribunali italiani
La giurisprudenza di merito, cioè le decisioni dei tribunali di primo e secondo grado, si muove da anni nella stessa direzione. Alcune pronunce hanno fatto scuola.
Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 19 settembre 2017, ha stabilito che un genitore non può pubblicare le foto dei figli minorenni sui social senza il consenso dell’altro, ordinando la rimozione delle immagini già online. Il caso era nato all’interno di un procedimento tra genitori separati: la madre aveva continuato a pubblicare foto dei due bambini nonostante l’opposizione del padre.
Nello stesso anno il Tribunale di Brescia, con la sentenza n. 2610/2017, ha esteso il perimetro della tutela: il divieto non riguarda solo blog e social network, ma anche l’immagine del profilo di WhatsApp. Se un genitore usa la foto del figlio come immagine del proprio account e l’altro non è d’accordo, quella foto va rimossa. Un chiarimento tutt’altro che marginale, perché tocca un’abitudine diffusissima e apparentemente innocua.
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 23 dicembre 2017, è andato oltre sul piano delle conseguenze: ha ordinato a una madre di rimuovere immagini e contenuti relativi al figlio sedicenne e ha fissato una penale di 10.000 euro, da versare direttamente al ragazzo, per ogni futura violazione del divieto. È stata la prima volta in Italia che la tutela del minore contro lo sharenting si è tradotta in una misura economica di questo tipo.
Il filo comune è sempre lo stesso: l’interesse superiore del minore prevale sul desiderio del genitore di condividere.
Sharenting e separazione: perché conviene parlarne prima
Nella pratica, i conflitti sullo sharenting esplodono quasi sempre nelle separazioni. La pubblicazione delle foto dei minori online è considerata dalla giurisprudenza una decisione di particolare rilevanza, che richiede l’accordo di entrambi i genitori anche in regime di affidamento condiviso.
Per questo, sempre più spesso, la gestione delle immagini dei figli viene disciplinata direttamente negli accordi di separazione o divorzio: i genitori stabiliscono insieme, e per iscritto, se e come le foto dei figli potranno essere condivise online. Un percorso di mediazione familiare o di pratica collaborativa può essere la sede ideale per affrontare il tema con serenità, prima che diventi terreno di contesa. Non è una formalità: mettere nero su bianco una regola condivisa protegge i figli e previene ricorsi futuri.
Se si decide comunque di pubblicare, il Garante suggerisce alcune accortezze: rendere irriconoscibile il viso del bambino, limitare la visibilità dei post alle sole persone fidate, evitare di creare account social dedicati al minore e leggere con attenzione le impostazioni privacy delle piattaforme.
Un gesto d’affetto che merita qualche cautela in più
Lo sharenting tocca un equilibrio delicato: da una parte l’affetto e l’orgoglio di un genitore, dall’altra il diritto di un bambino a crescere senza un’identità digitale costruita da altri. Non esistono risposte uguali per tutti, e molto dipende dal contesto familiare e dagli accordi presi. Se stai vivendo una separazione e la gestione delle immagini dei figli è motivo di tensione, un confronto con un legale può aiutarti a definire regole chiare e a tutelare, prima di tutto, la serenità dei tuoi figli.
Le informazioni contenute in questo articolo hanno carattere generale e non sostituiscono la consulenza di un professionista per il tuo caso specifico.
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